Leggi

Non c'è ancora una regolamentazione per quello che riguarda i "sondaggi on line" e internet in generale principalmente perchè questi tipi di sondaggi riguardano solo i visitatori dei siti web in cui sono somministrati i sondaggi stessi e non riguardano quindi campioni rappresentativi e demoscopici con determinate caratteristiche scientificamente studiate. Inoltre non si può ancora di garantire un monitoraggio completo sul web come si fa per televisioni e giornali con la legge sulla "par condicio".

I siti web e il mondo di internet, per ciò che riguarda "i sondaggi on line",  non sono tutelati da leggi ma per nostra premura e per autoregolamentare e dare credibilità alla nostra iniziativa, nei giorni precedenti le votazioni non mostreremo le percentuali dei sondaggi che hanno stretta attinenza al voto in questione.

Per televisioni e carta stampata, per i "sondaggi demoscopici", ricordiamo che la legge di riferimento è la seguente:

Legge n. 28 in vigore dal 23 febbraio 2000

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)


1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L’Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Inoltre:

I "sondaggi on line" non sono "sondaggi rappresentativi" ai sensi delle direttive dell'Autorità garante delle comunicazioni: essi non hanno valore statistico. I risultati che forniscono non hanno, cioè, la pretesa di rappresentare l'opinione di gruppi di persone. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente, che hanno l'unico scopo di permettere agli utenti che lo desiderano di esprimere la propria personale opinione. (Tratto dal sito dell'Arma dei Carabinieri "http://sondaggi.community.carabinieri.it/Survey/jsp/List.jsp")

Secondo le nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvate in via definitiva dal Senato il 21 febbraio 2001, questo sito non è sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge n. 47 del 1948 secondo cui “nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”, poiché,

oltre al fatto di non essere un vero e proprio prodotto editoriale, non è diffuso al pubblico con periodicità regolare.

Infatti il criterio adottato affinché un prodotto editoriale sia sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge n. 47 del 1948 sono due di cui la seconda evidentemente più discriminante della prima:

1. che sia contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del  prodotto (e questa caratteristica è presente su qualunque sito web);

2. che sia diffuso al pubblico con una periodicità regolare (e questa caratteristica diventa quella discriminante).

 

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